Acquisto di carburante all’estero: come dedurre le spese

Acquisto di carburante all’estero

Si può dedurre il costo dell’acquisto di carburante all’estero? Come funziona per imprese e P.IVA

Le spese sostenute all’estero da liberi professionisti e imprese sono deducibili? Questa è una domanda ricorrente tra i professionisti che viaggiano per lavoro e che vorrebbero dedurre i costi sostenuti. In particolare riguardo all’acquisto di carburante all’estero la normativa è complessa.

Di per sé la legge non permette la deducibilità dei costi del carburante perché non vige il principio di territorialità. Tuttavia l’impresa o il libero professionista può inoltrare la richiesta del rimborso rifornimenti carburante all’estero effettuati ai sensi dell’art. 38-bis1 del DPR 633/72 ovvero presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite un modulo specifico.

In questo articolo capiremo perché i costi dell’acquisto carburante all’estero sono deducibili e come funziona per i professionisti.

Fattura elettronica per il rifornimento di veicoli di liberi professionisti e imprese

In Italia il rimborso dell’IVA sul costo del carburante è possibile. Un professionista con sede in Italia e che fa rifornimento sempre in Italia può facilmente dedurre i costi e detrarre l’IVA. Dal primo gennaio del 2019 però vige l’obbligo della fattura elettronica.

Ciò significa che per dedurre le spese in Italia, per i soggetti passivi IVA, basterà acquistare il carburante attraverso metodi tracciabili. Un modo è quello di dotarsi di carte carburante. Queste carte sono l’evoluzione delle schede carburante e permettono ai professionisti di gestire semplicemente le fatture e quindi il rimborso.

Trattamento iva acquisto carburante estero: come funziona per l’acquisto di carburante all’estero?

Si possono detrarre le spese dell’acquisto di carburante all’estero?

L’acquisto di carburante effettuato in altri paesi non soddisfa il principio di territorialità. Per questo motivo il rifornimento è territorialmente rilevante nel paese di riferimento e non in Italia. Detto in parole semplici non è consentito il rimborso iva carburante estero per rifornimenti effettuati in stazioni di servizio sia UE che extra-UE.

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere il rimborso (se presente la registrazione fattura acquisto carburante estero) dell’imposta assolta dai soggetti passivi italiani in altri paesi sia facenti parte dell’Unione Europea che fuori dalla comunità europea. Notiamo che il rimborso sul carburante estero deve:

  • Riferirsi ad un periodo di tempo non minore di un trimestre solare e non superiore da un anno solare (può essere un periodo minore di tre mesi in caso sia la parte residua di un anno solare);
  • Essere superiore a 400€ se la richiesta è relativa ad un periodo infrannuale (il rimborso può essere superiore a 50€ se chiesto per l’intero anno solare).

Rimborso dell’imposta assolta dai soggetti passivi italiani in Paesi UE

Ai sensi dell’art. 38-bis1 del DPR 633/72 si può richiedere il rimborso sulle spese carburante sostenute all’estero ma in paesi dentro la comunità europea presentando un’istanza tramite un portale online all’Agenzia delle Entrate.

Rimborso dell’imposta assolta dai soggetti passivi italiani in Paesi extra UE

Ai sensi dell’ex art. 38-ter del DPR n. 633/72 è possibile richiedere il rimborso delle spese sul carburante avvenute in paesi extra UE purché con tali paesi esistano degli accordi di reciprocità. Questo sempre presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Chi può richiedere il rimborso dei costi sul carburante acquistato fuori dall’Italia

Esplicitando l’Articolo 38-bis1 del DPR 633/72 “I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico”.

L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a chiedere il rimborso allo Stato in cui si è svolta la transazione.

Questo eccetto che il richiedente:

  • Non abbia svolto all’estero un’attività d’impresa, arte o professione;
  • Abbia effettuato operazioni esenti o che non danno diritto alla detrazione;
  • Si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi;
  • Si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

In caso l’Agenzia delle Entrate, per i suddetti motivi, non invii la richiesta di rimborso provvederà a notificare il richiedente.

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