Deducibilità costi per i veicoli aziendali.

deducibilità costi

Che cos'è e quali sono le percentuali di deducibilità costi per le imprese

A seguito della Riforma Fornero e della Legge di stabilità del 2013 sono state fortemente ridotte le percentuali di deduzione dei costi sostenuti per i veicoli, con conseguente abbattimento delle imposte sui redditi (Irpef e Ires).

Quando si parla di deducibilità delle spese e componenti negativi relativi ai veicoli (auto, autocaravan, ciclomotori, ecc.) ci si riferisce a tutti i costi che quel bene comporta.

Ci sono diverse percentuali di deducibilità per le imprese: deducibilità piena e ridotta.
Tutti i casi di deducibilità sono tassativamente elencati all'art.164 TUIR.

Deducibilità costi ridotta

  • Deducibilità del 20% delle spese se il veicolo è utilizzato dal titolare o dall’amministratore (uso promiscuo) per l’attività d’impresa e quindi non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
  • Deducibilità del 70% delle spese se il veicolo è affidato in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • Deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Deducibilità costi piena

Deducibilità costi al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa. S’intende che l’attività dell’impresa senza quei veicoli non può essere esercitata. Inoltre sono interamente deducibili anche i costi relativi ai veicoli adibiti ad uso pubblico.

Detraibilità dell'IVA

Anche la detraibilità dell’IVA relativa alla carta carburante può essere parziale o totale:

  • Iva detraibile al 100% per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, pari o maggiore a 35 quintali o con almeno 8 posti, conducente escluso, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente e veicoli strumentali all’esercizio dell’attività e utilizzati esclusivamente ai fini della attività. Detrazione vale anche per agenti e rappresentanti;
  • Iva detraibile al 40% per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, minore a 35 quintali e con massimo 8 posti (escluso conducente), e non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione

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